Regio decreto 1068/1913
Art. 106 — Nelle Societa' di agenti di cambio, uno solo di essi e' ammesso nel recinto delle negoziazioni alle grida
Art. 106. Nelle Societa' di agenti di cambio, uno solo di essi e' ammesso nel recinto delle negoziazioni alle grida. A tale effetto, l'atto costitutivo, regolarmente pubblicato, deve indicare a quale dei soci compete l'ingresso nel recinto. Ove il socio a cio' designato sia impedito, l'ingresso nel recinto spetta ad uno solo degli altri soci che il socio ammesso nel recinto dovra' nominare di norma dell'art. 26 della legge. Gli agenti di cambio che fanno parte delle Societa' su indicate non possono essere deputati di Borsa, ne' membri del Sindacato dei mediatori.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1068/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.