Regio decreto 1101/1912
Art. 64 — Il medico-chirurgo e il dentista sono nominati dal rettore
Art. 64. Il medico-chirurgo e il dentista sono nominati dal rettore. Il medico visita ogni giorno il convitto, cura i malati e da' le istruzioni necessarie per l'osservanza esatta delle norme igieniche. Egli visita gli alunni di nuova ammissione dichiarando per iscritto se la loro costituzione fisica e' adatta alla vita del convitto. Al principio di ogni anno scolastico visita tutti i convittori in correlazione all'obbligo della ginnastica e della educazione fisica in genere. Quando trattasi di gravi malattie, le famiglie degli alunni possono chiamare a proprie spese, per consulto, dei medici di loro fiducia preavvisandone il rettore. A cura del rettore uno dei sanitari del convitto od altra persona idonea terra' qualche conferenza d'igiene e sui soccorsi nei casi fortuiti.
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