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Regio decreto 1101/1912

Art. 63 — Il rettore rilascera' al tirocinante un attestato del tirocinio compiuto, dandone pero' notizia al Ministero

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Art. 63. Il rettore rilascera' al tirocinante un attestato del tirocinio compiuto, dandone pero' notizia al Ministero. Il rettore stesso dovra' dare poi al Ministero informazioni particolareggiate intorno al modo con cui il tirocinante ha esercitato il suo ufficio, con un giudizio riassuntivo sulle sue attitudini.

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