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Regio decreto 1101/1912

Art. 58 — Gl'istitutori ogni giorno di scuola si riuniscono sotto la presidenza del rettore, o, in sua assenza, del vic…

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Art. 58. Gl'istitutori ogni giorno di scuola si riuniscono sotto la presidenza del rettore, o, in sua assenza, del vice-rettore, per riferire, discutere, prendere accordi e ordini intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale degli alunni.

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