Regio decreto 1101/1912
Art. 57 — In caso di gravi mancanze degli alunni ogni istitutore ha obbligo di presentare, senza indugio, un rapporto i…
Art. 57. In caso di gravi mancanze degli alunni ogni istitutore ha obbligo di presentare, senza indugio, un rapporto in iscritto al vice-rettore che ne informera' subito il rettore.
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