Regio decreto 1101/1912
Art. 50 — Gli istitutori hanno la diretta responsabilita' della educazione e della condotta morale e disciplinare dei g…
Art. 50. Gli istitutori hanno la diretta responsabilita' della educazione e della condotta morale e disciplinare dei giovani che sono piu' particolarmente affidati alla loro vigilanza ed alla loro cura; li sorvegliano nelle loro occupazioni giornaliere, assicurandosi che ogni allievo abbia adempiuto giornalmente ai suoi doveri scolastici; li guidano, li consigliano e li correggono con amorevolezza paterna e con coerenza di criteri, determinati sempre per ciascuno alunno dalla conoscenza del suo carattere e dalle condizioni anche temporanee del suo spirito, e da una varia distinzione fra gli atti che sono determinati da difetto morale che rivela animo non buono e quelli che sono riflessi di vivacita'. Quando ne sia il caso, castigano gli alunni o ne fanno immediato rapporto al vice-rettore, avendo pero' sempre presente che il buon educatore preferisce la persuasione al castigo, che questo in ogni caso deve apparire agli occhi del giovane punito come conseguenza naturale della colpa commessa e non come rappresaglia del superiore offeso, come sfogo impulsivo di animo adirato, e che sono vietate sotto qualsiasi forma le punizioni corporali o umilianti o che in qualche modo offendano l'amor proprio e la dignita' dell'alunno. Ogni atto dell'istitutore nei rapporti con gli alunni deve essere ispirato ad un alto senso di giustizia: gli alunni non devono mai sospettare in lui preferenze particolari per uno o per un altro di essi.
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