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Regio decreto 1101/1912

Art. 49 — Il vice-rettore dovra' tenere in corrente i seguenti registri: 1° del movimento del personale addetto al conv…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/49parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 49. Il vice-rettore dovra' tenere in corrente i seguenti registri: 1° del movimento del personale addetto al convitto; 2° del movimento degli alunni; 3° degli ordini del rettore; 4° delle cose piu' notevoli delle quali gli istitutori informano il rettore nelle adunanze giornaliere; 5° delle mancanze piu' gravi e dei castighi inflitti agli alunni dal rettore o dal vice rettore; 6° delle votazioni di profitto e di condotta degli alunni; 7° dei malati e delle prescrizioni mediche; 8° delle punizioni inflitte al personale di servizio.

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