Regio decreto 1101/1912
Art. 23 — Gli esami consteranno di prove scritte ed orali
Art. 23. Gli esami consteranno di prove scritte ed orali. Le prove scritte saranno due: una d'argomento storico-letterario, l'altra d'argomento morale o educativo. Le prove orali si faranno sui programmi che saranno volta per volta stabiliti dal Ministero e verseranno sulle seguenti materie: 1° letteratura italiana; 2° storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni; 3° nozioni di pedagogia e d'igiene; 4° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo; 5° nozioni di aritmetica e contabilita'.
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