Regio decreto 1101/1912
Art. 22 — L'esame della regolarita' dei documenti dall'1 al 6, di cui all'articolo 19 e' fatta dall'Amministrazione cen…
Art. 22. L'esame della regolarita' dei documenti dall'1 al 6, di cui all'articolo 19 e' fatta dall'Amministrazione centrale; della regolarita', degli altri giudica la Commissione centrale. S'intendono esclusi dal concorso i candidati i cui documenti non siano riconosciuti regolari.
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