Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1101/1912Art. 18
Regio decreto 1101/1912

Art. 18 — I posti d'istitutore vacanti nei convitti nazionali si conferiscono esclusivamente per concorso, per titoli e…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/18parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 18. I posti d'istitutore vacanti nei convitti nazionali si conferiscono esclusivamente per concorso, per titoli e per esame. Ogni concorso e' bandito per un numero di posti corrispondente ai bisogni presumibili dell'Amministrazione. Gli effetti del concorso cessano quando tutti i vincitori siano stati invitati ad occupare uno dei posti messi a concorso.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.