Regio decreto 1101/1912
Art. 18 — I posti d'istitutore vacanti nei convitti nazionali si conferiscono esclusivamente per concorso, per titoli e…
Art. 18. I posti d'istitutore vacanti nei convitti nazionali si conferiscono esclusivamente per concorso, per titoli e per esame. Ogni concorso e' bandito per un numero di posti corrispondente ai bisogni presumibili dell'Amministrazione. Gli effetti del concorso cessano quando tutti i vincitori siano stati invitati ad occupare uno dei posti messi a concorso.
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