Regio decreto 1101/1912
Art. 17 — La graduatoria del concorso ai posti di vice-rettore e di vice-economo non puo' comprendere un numero di vinc…
Art. 17. La graduatoria del concorso ai posti di vice-rettore e di vice-economo non puo' comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso, e non puo' esservi incluso chi non abbia almeno riportato 6 decimi in ciascuna prova d'esame, 7 decimi in media nelle prove scritte, 7 declini in media nelle prove orali e 42 punti per i titoli. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna prova di esame e 36 punti per i titoli. I vincitori sono nominati per ordine di graduatoria.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.