Regio decreto 1101/1912
Art. 158 — Nell'assegnazione dei posti riservati ai figli dei professori delle scuole medie governative e dei funzionari…
Art. 158. Nell'assegnazione dei posti riservati ai figli dei professori delle scuole medie governative e dei funzionari dei convitti nazionali, tenendo sempre conto della relativa condizione economica dei concorrenti e delle loro famiglie, si dara' la preferenza: 1° agli orfani di padre e di madre; 2° agli orfani di un solo genitore; 3° ai figli dei funzionari resi inabili per eta' o per salute al lavoro, o a quelli giudicati per altre ragioni di famiglia, meritevoli di speciale considerazione; 4° ai figli dei funzionari che si segnalarono nella istruzione ed educazione dei giovani.
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