Regio decreto 1101/1912
Art. 157 — I posti gratuiti e semigratuiti istituiti nei convitti nazionali dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti …
Art. 157. I posti gratuiti e semigratuiti istituiti nei convitti nazionali dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti morali, saranno conferiti dalla Giunta provinciale per le scuole medie con le stesse norme fissate per i posti governativi, salvo le particolari norme stabilite dalle rispettive amministrazioni o da speciali tavole di fondazione, osservate per altro le condizioni prescritte dal presente regolamento per l'ammissione degli alunni nei convitti nazionali.
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