Regio decreto 1101/1912
Art. 132 — Nel determinare il compenso da pagarsi dai funzionari, che a norma dell'articolo precedente hanno l'alloggio,…
Art. 132. Nel determinare il compenso da pagarsi dai funzionari, che a norma dell'articolo precedente hanno l'alloggio, si terra' conto, per la parte dell'alloggio occupato dalla famiglia, dei prezzi e degli usi locali, dei mobili esistenti negli appartamenti ceduti in affitto e dell'eventuale illuminazione e riscaldamento che fossero forniti a questi appartamenti e al restante convitto da unica sorgente. La valutazione di tale compenso sara' fatta dal Consiglio di amministrazione sulla base di una perizia eseguita dall'ufficio tecnico di finanza della Provincia.
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