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Regio decreto 1101/1912

Art. 131 — Se le condizioni del locale lo permettono il rettore potra' avere nel convitto l'alloggio per la propria fami…

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Art. 131. Se le condizioni del locale lo permettono il rettore potra' avere nel convitto l'alloggio per la propria famiglia, qualora questo abbia un accesso separato. La stessa concessione potra' essere fatta al vice rettore dove si trovi un secondo appartamento distinto da quello riservato alla famiglia del rettore. In nessun caso potra' essere concesso l'uso della biancheria e delle stoviglie. E' vietato del pari alle famiglie dei funzionari di usufruire della mensa del convitto, sia pure verso pagamento di qualsiasi quota.

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