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Regio decreto 1101/1912

Art. 126 — A carico della stessa cassa indennita' sara' l'inscrizione per quattro quote, cioe' per L

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/126parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 126. A carico della stessa cassa indennita' sara' l'inscrizione per quattro quote, cioe' per L. 24 annue alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai di tutto il personale nominato stabilmente come all'art. 119. Al personale inserviente che per ragione di eta' non puo' essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza sara' concesso, all'atto della liquidazione dell'indennita' stabilita nell'articolo precedente, un supplemento d'indennita', corrispondente alla somma che per esso si sarebbe dovuta versare per quote di iscrizione alla detta Cassa di previdenza, piu' gli interessi maturati. Per il personale in servizio al 4 marzo 1908 tale supplemento di indennita' sara' computata del 1° gennaio 1905 secondo il decreto Ministeriale 4 marzo 1908; per quello assunto dopo il 4 marzo 1908 sara' computata dal giorno dell'assunzione in servizio. Agli effetti del conseguimento dell'indennita' e del supplemento di indennita' si cumulera' il servizio prestato in uno o piu' convitti, qualora non vi sia interruzione superiore ad un anno e risulti che il passaggio da uno ad un altro convitto sia stato volontario. In questo caso la liquidazione e' fatta, tenendo conto dei vari servizi, dal Consiglio del convitto presso il quale l'inserviente si trova e gli altri convitti rimborseranno la quota parte dell'indennita' relativa a ciascun servizio.

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