Regio decreto 1101/1912
Art. 125 — Coloro che dopo almeno dieci anni di servizio debbono abbandonarlo per avanzata eta' o malferma salute avrann…
Art. 125. Coloro che dopo almeno dieci anni di servizio debbono abbandonarlo per avanzata eta' o malferma salute avranno dalla cassa indennita' pel personale di servizio una indennita' per una volta sola corrispondente all'importo di tanti dodicesimi dell'ultimo assegno annuo complessivo quanti sono gli anni di servizio prestato. Se l'inserviente muore in attivita' di servizio l'indennita' alla quale avesse diritto sara' corrisposta, divisa in parti eguali, alla vedova e ai figli minorenni. Non percepiranno alcuna indennita' coloro che sieno stati licenziati per causa disciplinare. In quest'ultimo caso alla famiglia ed alla prole minorenne potra' esser liquidata una somma non superiore al terzo dell'indennita', cui avrebbe avuto diritto l'inserviente se avesse dovuto abbandonare il servizio per avanzata eta' o malferma salute. La concessione e liquidazione dell'indennita' sara' deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, dopo che il medico del convitto con regolare dichiarazione scritta avra' attestata la permanente inabilita' dell'inserviente a continuare a prestar servizio. Nelle liquidazioni delle indennita' le frazioni d'anno saranno calcolate a norma dell'art. 32 della legge 15 giugno 1893, n. 279. Le indennita' di cui sopra, saranno corrisposte, dopo che il Ministero avra' approvato la liquidazione.
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