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Regio decreto 1517/1911

Art. 33 — Gli aspiranti agli esami per merito distinto dovranno farne domanda scritta al ministero della guerra; tale d…

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Art. 33. Gli aspiranti agli esami per merito distinto dovranno farne domanda scritta al ministero della guerra; tale domanda sara' munita del parere della direzione dell'istituto.

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