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Regio decreto 1517/1911

Art. 32 — Gli esami tanto d'idoneita', quanto di concorso, per merito distinto, sono indetti con decreto ministeriale

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Art. 32. Gli esami tanto d'idoneita', quanto di concorso, per merito distinto, sono indetti con decreto ministeriale. I concorrenti dovranno aver compiuto, alla data del decreto suddetto, gli anni di effettivo servizio stabiliti rispettivamente dall'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

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