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Regio decreto 1517/1911

Art. 28 — Il giudizio per l' idoneita' all'avanzamento, sara' dato annualmente da una commissione composta del direttor…

ELI /it/regio-decreto/1911/12/24/1517/art/28parte di Regio decreto 1517/1911
Art. 28. Il giudizio per l' idoneita' all'avanzamento, sara' dato annualmente da una commissione composta del direttore, del direttore in 2ª, del geodeta capo ed eventualmente di due ufficiali superiori e dell'ingegnere geografo capo. I commissari si baseranno sulle note informative e sulla conoscenza del personale dell'impiegato, e si atterranno ai seguenti criteri: a) per la promozione ad ingegnere geografo di 2ª e di lª classe, il giudizio deve essere basato essenzialmente sulla abilita' dimostrata nella esecuzione dei lavori, tenendo anche conto delle qualita' fisiche e morali e della condotta disciplinare; b) per la promozione ad ingegnere geografo capo di 2ª classe, il candidato deve accoppiare a spiccate qualita' di carattere e di autorevolezza, estesa coltura generale e profonde cognizioni scientifiche in ogni ramo del servizio degli ingegneri geografi. Il merito sara' stabilito mediante esame teorico pratico in base al programma annesso (allegato n. 2) indetto con decreto ministeriale; c) per la promozione ad ingegnere geografo capo di 1ª classe il candidato deve possedere doti di ingegno, di erudizione scientifica, di carattere, di autorevolezza in modo cosi accentuato, da dare le piu' ampie garanzie che la direzione del servizio a cui. sara' addetto potra' essergli affidata con piena fiducia. Il giudizio definitivo per l'idoneita' all'avanzamento e' dato dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

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