Regio decreto 1517/1911
Art. 27 — La permanenza minima nel grado di ingegnere geografo sara' di sei anni.
Art. 27. La permanenza minima nel grado di ingegnere geografo sara' di sei anni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1517/1911 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.