Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1326/1911Art. 5
Regio decreto 1326/1911

Art. 5 — I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono pr…

ELI /it/regio-decreto/1911/10/06/1326/art/5parte di Regio decreto 1326/1911
Art. 5. I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono prestare a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1326/1911 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.