Regio decreto 1326/1911
Art. 34 — Tutte le questioni disciplinari debbono essere rassegnate direttamente al ministero, per il tramite dei coman…
Art. 34. Tutte le questioni disciplinari debbono essere rassegnate direttamente al ministero, per il tramite dei comandi del genio, salvo quanto e' disposto dal capo III del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 132.
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