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Regio decreto 1326/1911

Art. 29 — I direttori ed i capi degli uffici autonomi del genio militare sono autorizzati a concedere congedi agli assi…

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Art. 29. I direttori ed i capi degli uffici autonomi del genio militare sono autorizzati a concedere congedi agli assistenti del genio dipendenti, entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693. In caso di assenza dei predetti direttori o capi di ufficio, i congedi saranno concessi da coloro che li sostituiscono.

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