Regio decreto 1326/1911
Art. 20 — Oltre ai detti congedi ordinari, i suddetti capi di servizio sono autorizzati a concedere, nei limiti consent…
Art. 20. Oltre ai detti congedi ordinari, i suddetti capi di servizio sono autorizzati a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici agl'impiegati i quali avranno presentato il certificato constatante che essi sono elettori politici fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragione d'impiego.
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