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Regio decreto 472/1910

Art. 9 — Qualsiasi mutamento che porti seco una diminuzione del valore del fondo; cosi' pure qualsiasi atto per parte …

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/9parte di Regio decreto 472/1910
Art. 9. Qualsiasi mutamento che porti seco una diminuzione del valore del fondo; cosi' pure qualsiasi atto per parte dei terzi che ne perturbi il possesso o ne contenda il diritto di proprieta', deve essere denunciato dal debitore all'Istituto o alla Societa' di credito fondiario, entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento, turbamento di possesso o dall'avvenuta contestazione del diritto di proprieta'. In questi casi l'Istituto o la Societa' possono, secondo la gravita' dei casi, far procedere a spese dei mutuatari ad una nuova stima degl'immobili ipotecati e chiedere un supplemento d'ipoteca o il pagamento del credito, conformemente all'art. 1980 del Codice civile, e potranno pure esercitare i diritti e le azioni del debitore, a senso dell'art. 1234 del Codice civile.

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