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Regio decreto 472/1910

Art. 10 — Agli effetti degli articoli 64 e 74 della legge (testo unico) il prezzo di vendita dei fondi propri dell'Isti…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/10parte di Regio decreto 472/1910
Art. 10. Agli effetti degli articoli 64 e 74 della legge (testo unico) il prezzo di vendita dei fondi propri dell'Istituto e da lui venduti, e sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, puo' essere convenuto in rate, purche' pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione od aggiudicazione ed anche compensato in parte con un mutuo concesso dall'Istituto nei modi ordinari ed in parte a rate pagabili nello stesso termine.

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