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Regio decreto 472/1910

Art. 64 — La somma data a mutuo in numerario, o quella ricavata dall'alienazione delle cartelle, e' accreditata al mutu…

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Art. 64. La somma data a mutuo in numerario, o quella ricavata dall'alienazione delle cartelle, e' accreditata al mutuatario in conto corrente ad un interesse da stabilirsi. Prima dell'inizio dei lavori di miglioramento puo' essere concesso un prelevamento non maggiore di un quinto della somma nominale mutuata; i prelevamenti successivi non possono aver luogo che in base a stati dimostrativi dei lavori eseguiti, da verificarsi nei modi che saranno concordati cogli Istituti ed a spese dei mutuatari.

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