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Regio decreto 472/1910

Art. 63 — Per fruire della proroga per il rimborso del capitale, nei casi di mutui esclusivamente destinati a migliorar…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/63parte di Regio decreto 472/1910
Art. 63. Per fruire della proroga per il rimborso del capitale, nei casi di mutui esclusivamente destinati a migliorare i fondi rustici, sui quali costituita l'ipoteca a garanzia dell'Istituto, in conformita' dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1905 n. 592, i proprietari debbono unire alla domanda il piano dei lavori da eseguire col relativo fabbisogno, obbligarsi di compierli entro un termine non maggiore di cinque anni dalla data del contratto definitivo, e, quando si tratti di mutui in cartelle, dare facolta' agli Istituti di tenerle in deposito gratuito e di venderle direttamente, in una o piu' volte, secondo le richieste del mutuatario.

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