Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 472/1910Art. 38
Regio decreto 472/1910

Art. 38 — Agli effetti dell'articolo precedente gli Istituti e le Societa' devono compilare, entro quindici giorni dall…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/38parte di Regio decreto 472/1910
Art. 38. Agli effetti dell'articolo precedente gli Istituti e le Societa' devono compilare, entro quindici giorni dalla chiusura della situazione semestrale, un quadro secondo il modello A, con le seguenti indicazioni distintamente per ciascun mutuo sopra ipoteca: 1° il suo ammontare originario; 2° l'anno della stipulazione; 3° la durata del mutuo; 4° l'ammontare della quota d'ammortamento compresa nella semestralita' maturata alla chiusura di detta situazione; 5° l'ammontare delle restituzioni anticipate in cartelle, se ve ne furono; 6° l'ammontare delle restituzioni in denaro, se ve ne furono; 7° le perdite liquidate nel semestre, se ve ne furono. Ai nn. 5 e 6 verra' aggiunto l'importo di quant'altro fu conseguito per riduzione di mutuo, ai termini del precedente art. 37. Quegli Istituti e quelle Societa', che emettono cartelle fondiarie di piu' saggi d'interesse, devono compilare un quadro speciale per ciascuna serie di cartelle, rispettivamente per ciascuna serie dei mutui corrispondenti. Una copia di detti quadri, firmata da un amministratore o per esso dal direttore, e dal ragioniere capo, dev'essere comunicata al Ministero d'agricoltura, industria e commercio; pero' i singoli mutui, nella copia, devono essere indicati col numero del ruolo o della partita e non col nome del debitore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.