Regio decreto 472/1910
Art. 37 — Al principio di ciascun semestre si devono rimborsare alla pari tante cartelle fondiarie quante corrispondono…
Art. 37. Al principio di ciascun semestre si devono rimborsare alla pari tante cartelle fondiarie quante corrispondono all'ammontare delle quote d'ammortamento dovute (anche quando non siano state pagate) dai debitori nel semestre antecedente, aggiunti: 1° l'importo di quant'altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale, considerando come restituzioni anticipate le somme ricuperate a conto capitale dagli Istituti e dalle Societa' nei procedimenti di espropriazione; 2° l'importo delle perdite sofferte. Nel caso di continuazione del mutuo, ai sensi degli articoli 61, 62 o ultimo capoverso dell'art. 64 della legge (testo unico), si dovra' aggiungere l'importo di quanto sara' pagato per ridurre il debito ai tre quinti del relativo prezzo. Nel caso di vendite a trattative private, a senso dell'art. 60 della detta legge, si dovra' aggiungere l'importo di quanto sara' ricavato in conto capitale dalla vendita. Nel caso che l'Istituto sia aggiudicatario, e che abbia differito il rimborso della totalita' del mutuo si dovra' aggiungere l'importo della differenza tra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo d'aggiudicazione, a senso dell'art. 64 della legge; e nel caso di rivendita l'importo del prezzo e, occorrendo, il supplemento della differenza, salvo il caso in cui l'acquirente approfitti della continuazione del mutuo. Se prima della verificazione dei casi contemplati nei precedenti capoversi l'Istituto o la Societa' avra' dovuto erogare somme del proprio in estinzione di cartelle, potra' compensarsi con le somme riscosse in seguito e che si sarebbero dovute destinare ad ammortizzazione di cartelle.
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