Regio decreto 232/1908
Art. 6 — Dipendenza dell'Istituto e degli uffici idrografici
Art. 6. Dipendenza dell'Istituto e degli uffici idrografici. L'istituto idrografico, per la parte tecnica amministrativa, dipende direttamente dal Ministero e per la parte disciplinare dal comando in capo del 1° dipartimento marittimo. Gli uffici idrografici dipendono per la parte tecnica amministrativa dall'Istituto e per la parte disciplinare dalla locale autorita' militare marittima superiore.
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