Regio decreto 232/1908
Art. 19 — Regolamento per il servizio amministrativo e per le campagne idrografiche
Art. 19. Regolamento per il servizio amministrativo e per le campagne idrografiche. Le norme per il servizio amministrativo e quelle per le campagne idrografiche saranno stabilite con apposito regolamento.
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