Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 232/1908Art. 18
Regio decreto 232/1908

Art. 18 — Servizio amministrativo

ELI /it/regio-decreto/1908/05/14/232/art/18parte di Regio decreto 232/1908
Art. 18. Servizio amministrativo. § I. - Il servizio amministrativo dell'Istituto idrografico e' affidato a un capitano commissario coadiuvato da un tenente o sottotenente dello stesso corpo. Sono di competenza del capo del servizio amministrativo: a) il servizio di cassa; b) la direzione dell'archivio e delle segreterie e il servizio delle matricole; c) gli atti amministrativi relativi ai materiali di dotazione fissa e di consumo; d) la vigilanza sulla tenuta degli inventari e sulle scritture del contabile cauzionario; e) l'amministrazione della difesa locale marittima. Il capo del servizio amministrativo e' l'economo dell'Istituto. § 2. - Il direttore dell'Istituto ed il capo del servizio amministrativo sono i detentori delle chiavi della Cassa e rispondono in solido dei fondi in essa contenuti. § 3. - Tutto il materiale dell'Istituto, ad eccezione di quello di pertinenza della biblioteca e del mobilio, e' dato in caricamento al contabile di magazzino.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 232/1908 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.