Regio decreto 232/1908
Art. 16 — Artieri
Art. 16. Artieri. § 1. - Gli artieri, creati colla legge 14 luglio 1907, n 470, in numero di 28, hanno l'esclusivo incarico di prestare la loro opera nella esecuzione degli speciali lavori che l'Istituto e' chiamato a produrre e, a seconda della loro specialita', sono addetti al servizio cartografico ed alle officine (V. tabella n. 4, lettera A). Gli artieri comprendono le categorie: disegnatori, incisori, calcolatori, correttori di carte, cronometristi, galvanoplastici e fotomeccanici. § 2. - Gli artieri sono suddivisi in sei classi alle quali corrispondono le mercedi giornaliere come e' indicato nel seguente specchio: =================================================================== | Denominazione | Classe | Mercede giornaliera | +===========================+=============+=======================+ | | | | [ 1ª | Lire 12 | | [ 2ª | » 10 | |Artieri . . . . . . . . . < 3ª | » 8 | | [ 4ª | » 6 | | [ 5ª | » 5 | | [ 6ª | » 4 | | | | +-----------------------------------------+-----------------------+ § 3. - L'ammissione degli artieri ha luogo per esame di concorso secondo le istruzioni ed i programmi da stabilirsi con disposizione ministeriale. I concorsi sono banditi ogni qual volta vi siano posti vacanti in una delle categorie o specialita' indicate al paragrafo 1. Tali concorsi sono indetti, normalmente, pei posti dell'ultima classe e, solo in casi eccezionali, per posti di classi superiori, non oltre pero' la 4ª classe inclusa. La Commissione esaminatrice e' nominata dal direttore dell'Istituto. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, come la nomina ad artiere, dev'essere approvata dal Ministero. § 4. - I vincitori del concorso, estranei al personale dell'Istituto, sono sottoposti ad un esperimento di non oltre sei mesi, durante il quale percepiscono la sola mercede inerente al posto da occuparsi, esclusi tutti gli altri vantaggi pertinenti agli artieri inscritti a ruolo. Al termine del periodo dell'esperimento, e, ove ne sia il caso, anche prima, il direttore dell'Istituto si accerta se i candidati meritino la conferma del posto, formulando il suo giudizio sui rapporti speciali dei singoli capi reparto, sull'attitudine e sullo zelo dimostrati nei lavori della rispettiva specialita' e, nel caso di giudizio favorevole, ne propone al Ministero la nomina definitiva. Chi non ottiene favorevole giudizio sull'esperimento e' senz'altro licenziato dall'Istituto. § 5. - I vincitori del concorso appartenenti al personale dell'Istituto sono senz'altro proposti al Ministero per la nomina ad artiere nella classe o categoria indicate nella notificazione di concorso. § 6. - Le promozioni ad artiere di 5ª, 4ª, 2ª e 1ª classe sono effettuate esclusivamente in base ad una graduatoria di merito, fra gli artieri della classe rispettivamente inferiore che si trovino nelle seguenti condizioni di anzianita' minima per ciascuna classe: Artieri di 6ª classe anni 2 » 5ª » » 3 » 3ª » » 4 » 2ª » » 5 Tale graduatoria sara' stabilita da un'apposita Commissione che giudichera' in base alla capacita' professionale, alla condotta, allo zelo, nonche' alle qualita' intellettuali e fisiche di ciascun artiere. § 7. - Le promozioni ad artiere di 3ª classe saranno, invece, conferite esclusivamente in base ad un esame di concorso al quale potranno partecipare gli artieri di qualsiasi classe inferiore, i quali contino non meno di tre anni di servizio come artiere e purche' la loro ammissibilita' al concorso sia stata riconosciuta dal direttore dell'Istituto. Le istruzioni ed i programmi relativi saranno determinati per disposizione ministeriale. § 8. - Le promozioni degli artieri sono, in ogni caso, subordinate alla condizione che fra tutti gli artieri in servizio non sia mai oltrepassata la mercede media di lire sette. § 9. - Gli artieri esclusi per due volte consecutive dalla promozione, qualunque ne sia il motivo, non potranno ulteriormente conseguire avanzamento di classe. § 10. - La Commissione per la graduatoria di merito, e per l'esame di concorso di cui ai §§ 6 e 7 e' nominata dal direttore e costituita del vice direttore, di un ufficiale capo reparto, del capitano commissario destinato all'Istituto e di due capi tecnici, dei quali uno dovra' appartenere all'officina o sala ove trovasi addotto l'artiere da esaminare, o scrutinare. § 11. - Le promozioni degli artieri non possono effettuarsi senza l'approvazione del Ministero. § 12. - L'orario giornaliero di lavoro e' determinato dal tempo in cui rimane aperto l'ufficio, sala od officina dove l'artiere e' addetto. Egli percio' non ha diritto ad alcuna retribuzione maggiore nel caso che il locale in cui l'artiere e' addetto rimanesse, per provvedimento generale, aperto oltre l'orario normale. § 13. - Gli artieri, subordinatamente alle esigenze del servizio e quando ne siano stimati meritevoli dal direttore, possono ottenere congedi che in complesso non eccedano 20 giorni per ciascun anno, senza perdita della mercede. § 14. - Gli artieri, secondo le rispettive specialita', possono concorrere al posto di capo tecnico sottostando all'esame di cui al paragrafo 3 dell'art. 15, purche' il direttore dell'Istituto rilasci loro certificato favorevole a tale riguardo. § 15. - Per le indennita' di viaggio e di missione e per gli assegni di bordo, gli artieri sono considerati quali impiegati civili con stipendio annuale corrispondente a quello risultante dalla mercede giornaliera moltiplicata per 300 (numero medio delle giornate annue lavorative). § 16. - Le sospensioni dal lavoro degli artieri con perdita dell'intera mercede, per periodi da 3 fino a 60 giorni, sono inflitte dal direttore dell'Istituto, pero' le sospensioni superiori ai giorni 30 debbono ottenere la sanzione del Ministero. § 17. - Le proposte di licenziamento per punizione sono discusse e deliberate da un Consiglio composto del direttore-presidente, di due capi reparti, del capitano commissario capo del servizio amministrativo e di un capo tecnico capo officina. Il licenziamento per punizione non e' pero' esecutivo senza la sanzione del Ministero. § 18. - Agli artieri sono applicabili tutte le altre disposizioni stabilite per il personale lavorante dei RR. arsenali militari marittimi in quanto non siano contrarie a quelle particolari indicate nel presente riordinamento.
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