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Regio decreto 232/1908

Art. 15 — Capi tecnici

ELI /it/regio-decreto/1908/05/14/232/art/15parte di Regio decreto 232/1908
Art. 15. Capi tecnici. § 1. - I capi tecnici dell'Istituto idrografico giusta la legge 14 luglio 1907, n. 470, sono distinti per numero, gradi e classi come segue: N. 1 capo tecnico principale di 1ª classe; » 3 capi tecnici principali di 2ª classe; » 4 capi tecnici principali di 3ª classe; » 4 capi tecnici di 1ª classe. N. 12 Essi comprendono le seguenti categorie professionali: a) disegnatori e calcolatori; b) incisori, calcografi e fotomeccanici; c) congegnatori e cronometristi. § 2. - I capi tecnici hanno l'incarico di sovraintendere e concorrere alla produzione della sala od officina in cui sono addetti (Vedi tabella n. 3) sotto la dipendenza del capo reparto. Nelle sale ed officine dove trovasi piu' di un capo tecnico il piu' elevato in grado o il piu' anziano e' capo officina o capo sala. § 3. - L'ammissione nelle varie categorie professionali dei capi tecnici ha luogo mediante concorso per titoli e per esame, secondo le istruzioni e i programmi che saranno stabiliti con disposizione ministeriale. Il concorso vien bandito ogni qual volta si facciano posti vacanti in una delle categorie sopra indicate al paragrafo 1 e sempre pel grado di capo tecnico di 1ª classe. Le condizioni per l'ammissione sono le seguenti: a) essere regnicolo o naturalizzato italiano; b) non avere oltrepassata l'eta' di 40 anni; c) avere adempiuto agli obblighi di leva; d) essere di condotta incensurata; e) essere di costituzione robusta e dotato di buona vista; f) essere di abilita' distinta nella categoria professionale per la quale e' aperto il concorso e possedere istruzione letteraria sufficiente per l'esercizio di tutte le funzioni inerenti all'impiego di capo tecnico, condizioni queste da accertarsi entrambe mediante esame. Le condizioni di cui ai capoversi a), b), e), d), e) per il personale in servizio nella R. marina sono accertate d'ufficio; g) possedere, se aspiranti alla categoria a) dei capi tecnici, di cui al paragrafo 1, la licenza liceale o d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura), o d'Istituto nautico (sezione capitani), od altra licenza equipollente, valida, cioe' all'ammissione ai corsi di matematica o fisica nelle Universita' od Istituti superiori del Regno; e, se aspiranti alle altre due categorie b) e c), la licenza tecnica o ginnasiale, oppure la licenza di una R. scuola industriale o di arti e mestieri menzionate nella notificazione di concorso, od anche altro titolo di studio giudicato dal Ministero equipollente agli effetti del concorso medesimo. § 4. - La classificazione dei concorrenti, agli effetti della valutazione dei titoli da essi posseduti, e' determinata preliminarmente dalla Commissione di esami mediante punti di merito. § 5. - La Commissione esaminatrice a' nominata dal ministro della marina e cosi' composta: direttore o vice direttore dell'Istituto, presidente; 2 capi reparti dell'Istituto, membri; 2 capi tecnici capi officina, id. § 6. - Il vincitore del concorso, estraneo al personale dell'Istituto, devo sottostare ad un esperimento della durata di sei mesi, durante il quale percepisce una retribuzione mensile di L 250. Al termine del periodo di esperimento, il direttore deve dichiarare se ritiene, oppur no, il medesimo meritevole di conseguire la nomina a capo tecnico di 1ª classe, formulando il suo giudizio sui lavori eseguiti, sui rapporti speciali dei singoli capi reparto, sulla condotta tenuta in servizio e segnatamente sull'attitudine, che nell'aspirante deve risultare spiccata, a dirigere ed eseguire lavori propri della sua categoria professionale. Nel caso di favorevole dichiarazione del direttore, il vincitore del concorso consegue la nomina di capo tecnico di 1ª classe: in caso contrario egli viene senz'altro licenziato. § 7 - Il vincitore del concorso, appartenente al personale dell'Istituto, e' invece nominato capo tecnico di 1ª classe, senza obbligo dell'esperimento. § 8 - Le promozioni dei capi tecnici dell'Istituto sono fatte esclusivamente a scelta, ed il relativo quadro di avanzamento e' compilato dal Consiglio superiore di marina in un ruolo unico, senza, cioe', distinzione di categoria. § 9. - Ai capi tecnici dell'Istituto sono applicabili tutte le altre disposizioni riguardanti il personale civile tecnico delle direzioni dei lavori della R. marina, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente riordinamento.

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