Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 541/1906Art. 8
Regio decreto 541/1906

Art. 8 — I relatori debbono a tempo, e prima delle adunanze, prevenire il presidente quando, per qualsiasi impedimento…

ELI /it/regio-decreto/1906/09/16/541/art/8parte di Regio decreto 541/1906
Art. 8. I relatori debbono a tempo, e prima delle adunanze, prevenire il presidente quando, per qualsiasi impedimento, sia loro impossibile di intervenire o di riferire. In tal caso il presidente richiede, se crede, gli atti e designa, anche verbalmente, se vi e' urgenza, i nuovi relatori. Il presidente puo' autorizzare che siano portati in esame gli affari urgenti, non compresi nell'ordine del giorno, purche' l'urgenza sia giustificata ed eccezionale. Tale facolta' spetta anche ai presidenti di sezione per le rispettive sezioni. Possono i presidenti stabilire che, per affari importanti, gli atti siano depositati nella segreteria del Consiglio, almeno due giorni prima, per essere esaminati dai membri del Consiglio o della sezione. L'ordine del giorno delle adunanze generali dovra', a cura della presidenza, essere normalmente comunicato, non piu' tardi di cinque giorni prima dell'adunanza, a tutti i componenti del Consiglio superiore, compresi quelli residenti nei compartimenti. L'ordine del giorno delle adunanze di sezione dovra', come sopra, essere comunicato ai membri della sezione residenti a Roma ed agli ispettori compartimentali, in tempo utile, per il loro eventuale intervento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 541/1906 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.