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Regio decreto 541/1906

Art. 7 — Quando i relatori e le Commissioni rilevino la mancanza di documenti necessari, li possono richiedere diretta…

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Art. 7. Quando i relatori e le Commissioni rilevino la mancanza di documenti necessari, li possono richiedere direttamente alle direzioni generali competenti. Se ritengono necessario una visita sopra luogo, ne riferiscono al presidente del Consiglio superiore, perche' ne chieda l'autorizzazione al ministro.

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