Regio decreto 541/1906
Art. 33 — Tutti i congedi saranno regolati in modo che non rimanga interrotta la trattazione degli affari; ed all'uopo …
Art. 33. Tutti i congedi saranno regolati in modo che non rimanga interrotta la trattazione degli affari; ed all'uopo i membri del Consiglio, non appartenenti al Genio civile, dovranno informare il presidente delle loro assenze per congedo. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici E. GIANTURCO.
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