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Regio decreto 541/1906

Art. 32 — Agli ispettori superiori del Genio civile residenti in Roma, non posti a capo di compartimento, il presidente…

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Art. 32. Agli ispettori superiori del Genio civile residenti in Roma, non posti a capo di compartimento, il presidente del Consiglio superiore potra' accordare brevi licenze ed il congedo annuale di un mese, informandone il Ministero. I congedi annuali agli ispettori compartimentali sono accordati dal Ministero, con l'intesa del presidente del Consiglio superiore.

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