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Regio decreto 646/1905

Art. 98 — Art. 33 della legge 4 giugno 1896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/98parte di Regio decreto 646/1905
Art. 98. (Art. 33 della legge 4 giugno 1896). Gl'Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla data del 13 giugno 1896 siano in arretrato di non piu' di otto semestralita', di prolungare i termini del rimborso dello intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralita' ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati e le spese giudiziarie sostenute. In tali casi non sara' dovuto alcun nuovo compenso all'erario e l'atto relativo sara' registrato con la tassa fissa di lire 3. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro di agricoltura, industria e commercio RAVA. Il ministro del tesoro CARCANO.

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