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Regio decreto 646/1905

Art. 97 — Art. 32 della legge 4 giugno 1896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/97parte di Regio decreto 646/1905
Art. 97. (Art. 32 della legge 4 giugno 1896). Gl'Istituti esercenti il Credito fondiario di cui all'art. 1 della presente legge, possono, in tutto o in parto, cedere i propri beni patrimoniali o concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o piu' Istituii singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione. L'Istituto o gli Istituti liquidatori godranno di tutte le facolta', facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo un regolamento speciale, approvato con decreto reale, che disciplinera' la liquidazione.

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