Regio decreto 646/1905
Art. 55 — Art. 23, lettera f, della legge 22 febbraio 1885
Art. 55. (Art. 23, lettera f, della legge 22 febbraio 1885). Il compratore degli immobili, nei 20 giorni dalla vendita definitiva, dovra' pagare all'Istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sara' astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatagli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato. Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovra' eseguirsi parimenti dall'aggiudicatario nei 20 giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.
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