Regio decreto 646/1905
Art. 54 — Art. 18 della legge 4 giugno 1896
Art. 54. (Art. 18 della legge 4 giugno 1896). Le domande di separazione, le eccezioni di nullita' e tutte le istanze incidentali, ancorche' riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda e' poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha piu' effetto sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.