Regio decreto 646/1905
Art. 48 — Art. 12 della legge 4 giugno 1896
Art. 48. (Art. 12 della legge 4 giugno 1896). Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sara' concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potra' essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non e' unito alla istanza. Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, versera' nella cassa dell'istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi gia' nominato sulla istanza di altro creditore. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.
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