Regio decreto 646/1905
Art. 47 — Art. 8 della legge 4 giugno 1896
Art. 47. (Art. 8 della legge 4 giugno 1896). Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'Istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.
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