Regio decreto 646/1905
Art. 22 — Art. 28 della legge 17 luglio 1890
Art. 22. (Art. 28 della legge 17 luglio 1890). Gli Istituti di credito fondiario, allorquando in esercizio della facolta' dichiarata alla lettera b, art. 12 della presente legge, acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non segui e non fu loro notificata, ne' da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione. Ogni falsa attestazione al riguardo e' punita ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale. Inoltre la cessione o la surrogazione a favore di un Istituto di credito fondiario risultante dal contratto condizionato dovra', dopo eseguita la relativa annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto di usciere al domicilio eletto o al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni ed annotazioni rispettive a tutti i creditori o posteriormente inscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori inscrizioni. Un estratto della notificazione verra' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nei periodici locali per gli annunzi giudiziari, qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore. Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore dovra' essere rinnovata dopo quindici giorni. Dieci giorni dopo la notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile competente, per ragione dei beni ipotecati, gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere.
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