Regio decreto 646/1905
Art. 21 — Art. 7 della legge 4 giugno 1896
Art. 21. (Art. 7 della legge 4 giugno 1896). Per gli effetti dell'art. 1987, n. 2, Codice civile l'Istituto del credito fondiario eleggera' il domicilio nel luogo della sua sede, e tale elezione avra' efficacia anche pei contratti vigenti quando sia annotata in margine alla elezione di domicilio fatta ai sensi del citato articolo.
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