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Regio decreto 646/1905

Art. 21 — Art. 7 della legge 4 giugno 1896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/21parte di Regio decreto 646/1905
Art. 21. (Art. 7 della legge 4 giugno 1896). Per gli effetti dell'art. 1987, n. 2, Codice civile l'Istituto del credito fondiario eleggera' il domicilio nel luogo della sua sede, e tale elezione avra' efficacia anche pei contratti vigenti quando sia annotata in margine alla elezione di domicilio fatta ai sensi del citato articolo.

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