Regio decreto 4758/1887
Art. 71 — Il personale della giustizia militare, di cui la tabella numero XIII determina il numero, il grado e le class…
Art. 71. Il personale della giustizia militare, di cui la tabella numero XIII determina il numero, il grado e le classi, e' ripartito in conformita' di quanto e' stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di: un avvocato generale militare; sostituti avvocati generali militari; avvocati fiscali militari; sostituti avvocati fiscali militari; segretari; sostituti segretari; sostituti segretari aggiunti; istruttori ufficiali dell'esercito sostituti istruttori.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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