Regio decreto 4758/1887
Art. 70 — Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali: A) Personale della giustizia militare; B)…
Art. 70. Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali: A) Personale della giustizia militare; B) Ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare; C) Professori e maestri civili nelle scuole militari; D) Farmacisti militari; E) Ragionieri d'artiglieria; F) Ragionieri geometri del genio; G) Capi tecnici d'artiglieria e del genio; H) Scrivani locali ed assistenti locali; I) Assistenti locali del genio. Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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